[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Come adeguarsi al nuovo regolamento europeo”][vc_column_text]

L’Unione Europea, con il regolamento Ue 2017/852, ha legiferato sull’uso del mercurio (Hg) nelle sue varie applicazioni, compresa l’amalgama dentale, dove questo metallo è presente per almeno il 40%.
Come tutti i regolamenti europei dovrà essere recepito dagli stati membri e ogni stato si dovrà attivare per farlo rispettare sul proprio territorio.

È descritto nell’articolo 10 al punto 4: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell’acqua usata“.

Il Ministero specifica che, sempre dal primo gennaio 2019, gli studi e le strutture odontoiatriche” in cui l’amalgama dentale “viene utilizzata e/o rimossa sono obbligati a dotarsi di separatori di amalgama”.
Il Ministero chiarisce che negli studi in cui viene utilizzata o rimossa l’amalgama dentale, secondo le indicazioni di legge, “è necessario garantire la presenza di almeno un riunito odontoiatrico dotato di separatore di amalgama; l’uso e la rimozione dell’amalgama dentale deve avvenire utilizzando esclusivamente la postazione dotata di tale separatore”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”COSA SIGNIFICA DA UN PUNTO DI VISTA OPERATIVO E COSA DEVE AVERE UNO STUDIO PER SODDISFARE QUESTE RICHIESTE?”][vc_column_text]

In pratica l’odontoiatra deve essere in grado di separare e TRATTENERE l’amalgama che utilizza, o che rimuove per uno specifico caso clinico, quando viene aspirata tramite il sistema d’aspirazione (cannule), o viene espettorata dal paziente nella bacinella (sputacchiera).
In tutti e due i casi ques ta amalgama, se non viene intercettata e trattenuta da un separatore, finisce nello scarico fognario e nella relativa rete cittadina ad essa collegata. La normativa evidenzia e impone che il livello di separazione deve essere almeno del 95%

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”E COSA DOBBIAMO FARE DELL’AMALGAMA CHE IL NOSTRO SEPARATORE HA TRATTENUTO, O DI QUELLA AD ESEMPIO INSERITA IN UN DENTE CHE È STATO ESTRATTO, (QUINDI NON È PASSATO DAL SISTEMA DI ASPIRAZIONE O DALLA BACINELLA)?” font_container=”tag:h3|text_align:left”][vc_column_text]

Vanno gestiti e consegnati ad una struttura o a una impresa per la gestione dei rifiuti, come descritto nell’articolo 10 paragrafo 6: “I dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o una loro parte, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell’ambiente”.

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